In presenza di una cessione intracomunitaria erroneamente fatturata con IVA, l’acquirente non può detrarre dall’imposta di cui è debitore l’importo dell’IVA assolta. Di conseguenza, l’unico strumento che il soggetto passivo possiede per recuperare l’imposta pagata è agire in giudizio contro l’operatore intermedio che ha qualificato in modo errato la propria cessione. Tale strada, tuttavia, pare eccedere il meccanismo dell’IVA volto a garantire la neutralità dell’imposta. Inoltre, in presenza di una società “apri e chiudi” o di un soggetto incapiente, l’acquirente finale rimarrebbe definitivamente inciso dall’imposta, pur avendo provato la propria buona fede e l’estraneità all’eventuale frode.