Il termine iniziale per esercitare il diritto di detrazione coincide con il momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale) e del possesso della fattura redatta in conformità al “contenuto minimo obbligatorio (presupposto formale). Se, quindi, il documento è ricevuto successivamente al momento di esigibilità dell’imposta, il dies a quo della detrazione è quello della data di ricezione. Con la circolare n. 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA dopo le modifiche operate dalla Manovra correttiva.