In tema di controllo automatizzato, la rimessione in termini, disposta dal decreto Rilancio per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, si applica non solo al versamento della rata scaduta il 30 aprile 2020, che può essere eseguito entro il più ampio termine del 16 settembre 2020, ma, con un "effetto trascinamento", anche al versamento della rata precedente che può essere versata entro il termine in cui può essere eseguito il pagamento della rata successiva e, quindi, anch'essa entro il 16 settembre 2020. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 259 e 260 dell’11 agosto 2020.