Il diritto alla detrazione dell’IVA esigibile non può essere esercitato in un periodo antecedente a quello di ricezione della fattura d’acquisto, anche se il documento sia disponibile al momento della relativa liquidazione periodica. Pertanto, ad esempio, l’imposta a credito per acquisti effettuati a febbraio (o ancora prima) non può essere computata nella liquidazione periodica relativa a tale mese se le fatture sono pervenute nel mese di marzo, ancorché prima della scadenza del termine (16 marzo) per l’esecuzione della liquidazione e del versamento, in quanto il diritto è esercitabile solo a partire dal periodo nel quale si ha la disponibilità della fattura.