Con l’ordinanza n. 23819, depositata il 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha dato continuità al proprio orientamento, in base al quale qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ha l'onere di richiederne la rinnovazione entro un termine ragionevole. Tale termine, comunque, deve essere tempestivo. In particolare si può individuare, quale termine ragionevole, quello del termine breve per l'impugnazione, dimezzato. Ciò, salvo una rigorosa prova contraria, nel senso di dimostrare che il termine dimezzato non poteva ritenersi sufficiente per la rinnovazione della notifica, ad esempio, a causa di difficoltà del tutto particolari.