Anche dopo il decreto Dignità, continuano ad essere assoggettate a split payment - per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti - le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Se però, per il legislatore del decreto Dignità, una ritenuta d’acconto fornisce un livello idoneo di tracciatura per il contrasto all’evasione fiscale anche per mancata riscossione dell’IVA e se, quindi, le prestazioni professionali assoggettate a ritenute alla fonte non hanno la necessità di subire lo split payment, perché allora discriminare chi, in modo analogo, subisce una ritenuta del tutto similare?