Due solo le rilevanti (e garantiste) limitazioni all’applicazione della confisca per sproporzione in caso di reati tributari, individuate dalla Guardia di Finanza. Un limite oggettivo da ravvisare nella sproporzione dei beni, che dimostri non “una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze” bensì “uno squilibrio incongruo e significativo”, tenendo tuttavia conto del criterio della “ragionevolezza temporale” così da limitare l’applicazione della misura su beni e patrimoni risalenti rispetto alla commissione del reato che ha generato la condanna. Dal punto di vista soggettivo, invece, proprio ai fini dell’individuazione della ragionevolezza temporale, è necessario procedere “tenendo conto delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria”.