Con la sentenza n. 32092, depositata il 12 dicembre 2018, la Cassazione ha ribadito la suddivisione dell’onere probatorio in caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti, specificando che l’Ufficio deve dimostrare non solo l’inesistenza del fornitore/cartiera, ma anche la consapevolezza del contribuente alla partecipazione alla frode stessa. Ciò posto, per determinare l’assenza dell’elemento soggettivo in questione, la Suprema Corte stabilisce che non è sufficiente la sola archiviazione nel parallelo procedimento penale, dovendo il giudice tributario valutare se il ricorrente sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di essere coinvolto in operazioni fraudolente.