Dal 2019 il regime forfetario è precluso se l'attività individuale agevolabile è svolta prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro con cui sono/erano in essere rapporti di lavoro nei due anni precedenti. Tale causa ostativa non può applicarsi agli arbitri che da anni percepiscono redditi da collaborazione coordinata e continuativa e, contemporaneamente, fatturano alla FIGC, con posizione IVA individuale, i loro compensi per cessione dei diritti di immagine. In primo luogo, perché l'eventuale accesso al regime forfetario non deriverebbe in alcun modo da intenti elusivi; in secondo luogo perché un arbitro, nonostante percepisca questa strana ed ibrida retribuzione da co.co.co., non dovrebbe essere mai considerato un lavoratore subordinato (e neanche para-subordinato) della FIGC.