Documenti, dati ed informazioni a fini antiriciclaggio devono essere conservati per 10 anni, al fine di consentire l’accessibilità , completa e tempestiva, e l’acquisizione da parte di Banca d'Italia, dell’UIF o di altra Autorità competente. Lo prevede il documento della Banca d’Italia posto in pubblica consultazione fino al 1° ottobre. Gli intermediari possono rendere disponibili i dati con una semplice estrazione dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle nuove disposizioni, ovvero avvalendosi di archivi dedicati (c.d. archivi standardizzati), conformi agli standard previsti dalle disposizioni stesse.