Il libretto elettronico sottoscritto da tutti i soggetti interessati, come Tirocinante, Dominus, Presidente, con firme digitali, trasmesso con PEC, protocollato e conservato a norma di legge, è valido a tutti gli effetti e costituisce informazione primaria e originaria ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, anche in caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine. Lo ha affermato il CNDCEC in un comunicato stampa dell’11 dicembre 2019, avente ad oggetto il documento dal titolo “Indicazioni per la gestione informatica del libretto digitale del tirocinio”.