La legge n. 104/1992 prevede il diritto all’utilizzo di permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono un familiare affetto da grave handicap, riconoscendo, pertanto, il rilievo sociale dei caregivers, in ottemperanza ai principi di solidarietà sociale ed uguaglianza previsti dalla Costituzione. Secondo la stessa norma, il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso. Questo diritto non è però incondizionato e deve essere garantito soltanto “ove possibile”, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro. Ciò vale in relazione sia al diritto al trasferimento sia a quello all’inamovibilità.