L’erogazione del trattamento di fine rapporto avviene solo nell’ipotesi di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto in caso di cessione di ramo di azienda e di successivo fallimento del datore di lavoro cedente il riconoscimento della quota maturata presso quest’ultimo, da parte della società di finanziamenti creditrice, è sottoposto alla medesima condizione: i lavoratori, sebbene ceduti, proseguono la propria attività in vigenza di un rapporto con l’affittuario. A chiarirlo la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5376 depositata il 27 febbraio 2020,
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