Un provvedimento del tribunale di Siracusa stabilisce che il compenso dell’OCC è prededucibile rispetto al creditore ipotecario nonché non postergabile rispetto allo stesso. Il piano di riparto parziale presentato dal liquidatore della procedura, pur ammettendo in prededuzione i crediti del difensore dei debitori e dell’OCC, ne prevedeva la soddisfazione postergata rispetto al creditore ipotecario. Entrambi i creditori presentavano osservazioni al giudice delegato, contestando l’avvenuta postergazione dei propri crediti rispetto al creditore ipotecario. Il tribunale ha accolto le osservazioni formulate dall’OCC Commercialisti Siracusa e dal legale dei debitori. Allo stesso tempo, il giudice ha onerato il liquidatore di riformulare il piano di riparto.