Quando un lavoratore, compreso quello che effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione, diviene definitivamente inidoneo, a causa di una sopravvenuta disabilità, a occupare il posto di lavoro cui è stato destinato in seno all’impresa, il suo datore di lavoro è tenuto, a titolo delle soluzioni ragionevoli previste dal diritto dell’Unione, a riassegnarlo a un altro posto di lavoro, se questi possiede la competenza, la capacità e la disponibilità richieste e se una tale misura non impone a detto datore di lavoro un onere sproporzionato. È quanto consiglia di rispondere l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-485/20.