Orario di lavoro: limiti computati in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro

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Per orario di lavoro, deve essere inteso «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni» in base a tutti i contratti di lavoro conclusi da tale lavoratore con lo stesso datore di lavoro. Pertanto, i requisiti stabiliti a carico degli Stati membri quali l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e la fissazione del limite massimo di 48 ore, in media, per l’orario di lavoro settimanale, comprese le ore straordinarie, devono essere interpretati nel senso che istituiscono limiti in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro. E’ quanto evidenzia nelle conclusioni dell’11 novembre 2020, l’Avvocato della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-585/19.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

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