Secondo quanto previsto dal decreto Dignità, i contratti a termine per il lavoro stagionale sono esclusi dai limiti di durata, dall’obbligo di apporre la causale, dal rispetto degli intervalli in caso di rinnovo e dai limiti numerici. Deve ovviamente trattarsi dell’attività stagionale individuata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Per le attività non riconducibili alla stagionalità, invece, le proroghe non potranno essere più di quattro, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.