Lavoratori a tempo determinato: limitazioni dell’effetto retroattivo della trasformazione a tempo indeterminato

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L’accordo quadro sul congedo parentale osta a una disposizione nazionale che implica che si prenda in considerazione la retribuzione ridotta che il lavoratore in congedo parentale a tempo parziale percepisce al momento del licenziamento. Inoltre, al pari dell’indennità di licenziamento, una prestazione come l’indennità per congedo di riqualificazione deve, in applicazione dell’accordo quadro sul congedo parentale, essere determinata esclusivamente sulla base della retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro svolte a tempo pieno da detto lavoratore. E’ quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 nella causa n. C-486/18.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

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