Intrasferibilità parziale delle partecipazioni sociali: è ammesso il diritto di recesso?

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La previsione statutaria di clausole che prevedono l’intrasferibilità parziale delle partecipazioni sociali non consente l’esercizio del diritto di recesso. Ciò, diversamente da quanto avviene per l’intrasferibilità assoluta, la quale, se prevista statutariamente, dà invece diritto all’esercizio di tale diritto. È quanto precisa la massima n. 2021 dello scorso 5 luglio 2022 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano. Non legittimano di conseguenza il recesso, in quanto suscettibili di lasciare uno spiraglio al trasferimento: né un’intrasferibilità temporanea; né un’intrasferibilità parziale; né un’intrasferibilità soggettivamente limitata; né una intrasferibilità condizionata.

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