Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati è legato alla verifica della commissione da parte di un medesimo soggetto, in un contiguo arco di tempo e secondo un determinato disegno criminoso, delle fattispecie illecite. La differenza che caratterizza le due condotte e cioè i reati di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false per operazioni inesistenti, non costituisce elemento ostativo all’applicazione dell’istituto, con conseguente riduzione della pena. A chiarirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12632 depositata il 22 aprile 2020.
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