Commercialisti e società di servizi al vaglio di incompatibilità della cassa di previdenza

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Le società di servizi svolgono attività strumentali tra le quali la tenuta della contabilità e gli adempimenti conseguenziali (ad esempio, l’invio telematico delle dichiarazioni), la domiciliazione, nonchè i servizi di segreteria, ad esclusione della componente intellettuale della prestazione, che attiene esclusivamente alla sfera professionale. Laddove tali società abbiano come unico cliente il commercialista, anche se detentore di un interesse economico prevalente, l’incompatibilità deve ritenersi esclusa, in quanto la natura dei servizi offerti dalla società è indubbiamente “strumentale” o “ausiliaria”. Se, invece, la società – di cui il professionista sia al contempo amministratore – ha anche/solo clienti terzi, l’incompatibilità è esclusa solo se il fatturato individuale dell'iscritto risulta prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.Leggi tutto

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