Assistenza personale: riconosciuta anche se il beneficiario si trasferisce per motivi di studio

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Una prestazione come l’assistenza personale consistente nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di prestazione di malattia. E’ quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 25 luglio, n. C-679/16 la quale rileva altresì, che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave non può essere negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l’assistenza personale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

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